Art. 4.

      1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

          b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

      «2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e, a discrezione delle autorità competenti, ad esame del DNA e della retina»;

          c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

      «2-ter. I dati raccolti a seguito dei rilievi fotodattiloscopici e dell'esame del DNA e della retina sono raccolti in un'apposita banca dati istituita presso il Ministero dell'interno»;

          d) al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: «5-bis» sono aggiunte le seguenti: «, all'articolo 5-ter ovvero al comma 4-ter del presente articolo» e le parole: «è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque» sono soppresse;

          2) alla lettera b), le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

          3) alla lettera c), le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;

          e) al comma 3-quinquies, primo periodo, le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 4»;

          f) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

      «4-ter. Entro trenta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno lo straniero che ha compiuto il diciottesimo anno

 

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di età e che non rientra nelle fattispecie di cui al comma 3-bis, lettere b) e c), può richiedere uno specifico permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro sul territorio dello Stato. La durata di tale permesso non può essere superiore complessivamente a dodici mesi, con la possibilità di rinnovo per una sola volta e per non più di sei mesi. Lo straniero richiedente deve dimostrare al momento della richiesta di essere in possesso dei mezzi materiali necessari al suo sostentamento durante il suo soggiorno e deve indicare un domicilio in Italia. Ogni eventuale trasferimento di domicilio deve essere comunicato alle autorità competenti almeno sette giorni prima. Le autorità competenti, al momento del rilascio del permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro, trasmettono la documentazione necessaria agli uffici competenti per l'iscrizione ai centri per l'impiego. Il permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro è concesso esclusivamente agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia da almeno un anno che sono stati titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero che hanno frequentato un corso di formazione professionale o che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o un diploma di laurea secondo il vigente ordinamento italiano»;

          g) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «e dell'esistenza» fino alla fine del periodo sono soppresse;

          h) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

      «5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere esterne e la libera circolazione delle persone, le condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice e all'articolo 12, commi

 

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1 e 3, del presente testo unico, sono ostative ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia e, se questo è già stato rilasciato, esso è revocato»;

          i) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

      «9-bis. Il permesso di soggiorno non può essere concesso o rinnovato allo straniero che nei cinque anni precedenti la richiesta è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice e all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico.
      9-ter. Allo straniero, titolare di permesso di soggiorno, che è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico, il permesso di soggiorno è revocato dalla data di esecuzione della pena e non può più essere richiesto».