1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e, a discrezione delle autorità competenti, ad esame del DNA e della retina»;
c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. I dati raccolti a seguito dei rilievi fotodattiloscopici e dell'esame del DNA e della retina sono raccolti in un'apposita banca dati istituita presso il Ministero dell'interno»;
d) al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: «5-bis» sono aggiunte le seguenti: «, all'articolo 5-ter ovvero al comma 4-ter del presente articolo» e le parole: «è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque» sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
3) alla lettera c), le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;
e) al comma 3-quinquies, primo periodo, le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 4»;
f) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-ter. Entro trenta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno lo straniero che ha compiuto il diciottesimo anno
g) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «e dell'esistenza» fino alla fine del periodo sono soppresse;
h) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere esterne e la libera circolazione delle persone, le condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice e all'articolo 12, commi
i) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Il permesso di soggiorno non può essere concesso o rinnovato allo straniero che nei cinque anni precedenti la richiesta è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice e all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico.
9-ter. Allo straniero, titolare di permesso di soggiorno, che è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico, il permesso di soggiorno è revocato dalla data di esecuzione della pena e non può più essere richiesto».